La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali, deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.

I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall’Art. 32 comma 2.
Le recinzioni di cui al comma 2, devono essere segnalate con luci rosse fisse omologate e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm2 , opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.
Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 mt. Il corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta sul lato del traffico, da barriere
o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata come precisato al comma 3.
Tombini e ogni tipo di portello aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata, banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati.