Regolamento di esecuzione Art. 180 (Art. 42 Cod. Str.)

Sono dispositivi stradali per impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate e possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.

Tali dispositivi, devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.
Nella funzione di arredo stradale, i dissuasori sono di tipologie diverse e l’ente  proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole necessità della città, purché rispettino la sicurezza, le tradizioni locali e l’ambiente urbano.
Assumono la forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni, cassonetti e fioriere integrati con altri sistemi di arredo e devono esercitare un’azione di reale  impedimento al transito, sia come altezza sul piano viabile, sia come spaziamento tra un
elemento e l’altro se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.
Possono essere realizzati di qualunque materiale tra cui calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente e devono essere visibili e non devono per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e in particolare
ai bambini.
Infine i dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada.